Art. 9.
(Cultura della legalità).

      1. Al fine di diffondere la cultura della legalità nel comune e nella provincia di Catanzaro, le scuole di ogni ordine e grado e gli enti locali compresi nel territorio provinciale predispongono, d'intesa tra loro, piani operativi secondo linee guida concordate mediante un tavolo di concertazione che il comune di Catanzaro promuove e coordina a tale scopo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.